Art. 1 – Denominazione
È costituita l’associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata “Guzzisti Emiliani APS”, Associazione di promozione sociale. L’associazione aderisce al Moto Guzzi World Club ed è da esso riconosciuta.
Art. 2 – Sede
L’Associazione, ha sede legale a Bologna, in Via Giovanni Antonio Sacco n. 5. L’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso Comune, e della denominazione, potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 3 – Autonomia e assenza scopo di lucro
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
L’associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell’associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Art. 4 – Attività di interesse generale
L’associazione viene costituita al fine di svolgere:
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 5 lettera t) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell’art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Art. 5 – Modalità per raggiungimento finalità
L’Associazione per raggiungere le finalità di cui all’articolo precedente, opera attraverso:
- iniziative connesse alla pratica del motociclismo, sia turistico che sportivo;
iniziative di partecipazione, promozione e diffusione della cultura, della tecnica motociclistica е turistica; - riscoperta е valorizzazione di itinerari turistici locali e, più in generale, promozione della diffusione del mototurismo a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- organizzazione di attività di turismo motociclistico al fine di solidarietà, beneficenza, sostegno di enti o associazioni che operano a sostegno di persone svantaggiate;
riunione degli appassionati ed i possessori di qualsiasi modello prodotto dalla Moto Guzzi in qualsiasi epoca, condividendone la passione; - divulgazione а livello locale, nazionale ed internazionale la passione е la storia del marchio Moto Guzzi;
- promozione del recupero, della conservazione, dell’utilizzo di modelli Moto Guzzi;
organizzazione di eventi а livello locale che facciano conoscere е riconoscere il marchio ed i modelli Moto Guzzi а nuovi possibili soci ed alla comunità locale; - promozione della partecipazione dei propri Soci alle iniziative indette da analoghe associazioni o club di altre realtà, nazionali ed internazionali;
- diffusione e promozione della partecipazione dei propri Soci alle iniziative organizzate dal Moto Guzzi World Club.
L’associazione svolge l’attività di cui sopra a favore degli associati, loro familiari o terzi.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 6 – Attività secondarie e strumentali
L’associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall’apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 4 del presente statuto. L’individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall’Assemblea dei soci in forma ordinaria.
Art. 7 – Soci
L’associazione deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall’Assemblea ordinaria dei soci. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione entro il termine di 60 giorni. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci.
L’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 (sessanta) giorni all’Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno uguali diritti:
- il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall’Associazione;
- di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- il diritto di recedere dall’Associazione.
I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di un socio.
Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio, lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione.
I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio.
Si perde la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell’Assemblea, o ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi.
Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile.
Il socio escluso non può essere più riammesso.
Art. 9 – Organi associativi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo;
- l’Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).
Le cariche ricoperte nell’Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.
Art. 10 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l’Assemblea dei soci delibera la data, l’ora e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.
Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail o altro strumento telematico di comunicazione almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega; a ciascun socio può essere conferita al massimo una delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio di esercizio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca il Presidente;
- nomina e revoca – quando previsto – l’Organo di controllo e l’Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide sull’esclusione dei soci ai sensi dell’art. 8 del presente statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
- delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea; il numero di Consiglieri non può in ogni caso superare la metà meno 1 del numero di Soci; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno.
È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- elegge e revoca, tra i propri componenti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all’Assemblea dei soci per l’approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell’esercizio trascorso;
- approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; - ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all’esclusione dei soci;
- determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- delibera sull’apertura di conti correnti sia bancari che postali.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l’Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.
Art. 12 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell’Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.
Art. 13 – Vicepresidente
Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 14 – Segretario
Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive negli appositi libri affidati alla sua custodia; tiene l’archivio, il protocollo e cura la corrispondenza; provvede al tesseramento dei Soci e ne tiene aggiornato il relativo libro; mantiene in ordine e a disposizione dei Soci tutti i registri e documenti dell’Associazione.
Art. 15 – Tesoriere
Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il rendiconto o bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell’amministrazione finanziaria dell’associazione.
Art. 16 – Organo di Controllo
L’Assemblea dei soci, qualora l’associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l’Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell’apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l’Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l’art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 17 – Organo di Revisione Legale dei conti
L’Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; il revisore legale può coincidere con l’organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell’organo di controllo interno sia anche iscritto nell’apposito registro dei revisori legali. L’Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L’Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
L’Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività dell’Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
Art. 18 – Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio
Il patrimonio dell’Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell’Associazione. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell’Associazione.
L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio sociale l’Assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell’Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
In caso di superamento del limite sopraindicato, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’associazione e dalla relazione di missione.
Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.
Art. 19 – Durata e scioglimento
La durata dell’associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 20 – Fonti normative
Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.
Art. 21 – Norme transitorie
Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.